TAR Puglia: illegittima la richiesta in gara del DURC


E' illegittima la clausola della lex specialis di gara che richiede, a pena di esclusione, ai fini della partecipazione alla gara esclusivamente la produzione dell'originale o copia conforme del DURC, peraltro non antecedente al mese dalla data della gara.

 

E' quanto asserito dal TAR Puglia (Lecce sez.III 16 ottobre 2009 n. 2304) secondo cui la disciplina della "lex specialis" è, infatti, sotto tale aspetto, in aperta violazione dell'art. 38, commi 2 e 3 del D.lvo n. 163/06, a norma dei quali, rispettivamente "Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445..." e "resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva".

 

I giudici salentini sottolineano inoltre che la clausola del disciplinare è, altresì, in contrasto con il disposto regolamentare dell'art. 46, rubricato " Dichiarazioni sostitutive di certificazioni", del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, a norma del quale: "Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:.. omissis... p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto..".

 

Coerentemente il successivo art. 48 - "Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive", al 3 comma, prevede: "In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze".

 

Conclude sul punto la sentenza che l'applicazione di queste norme avrebbe consentito, mediante il ricorso all'autocertificazione, proprio l'auspicata produzione solo nella fase successiva alla partecipazione del DURC in corso di validità.

 

Nella pronuncia viene inoltre affrontato il tema del termine di validità del DURC, evidenziando che l'art. 7 del DM 24 ottobre 2007 n. 28578, dispone ai commi 1 e 2: "Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive di cui all'art. 1 il DURC ha validità mensile.

 

Nel solo settore degli appalti privati di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche, il DURC ha validità trimestrale, ai sensi dell'art. 39-septies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51".

 

Ebbene, secondo il TAR Lecce, ciò che emerge "ictu oculi" dalla lettura della norma e che pertanto può ritenersi incontestabile è, in primo luogo, che esclusivamente per la fruizione delle agevolazioni normative e contributive il DURC abbia validità mensile (essendo questo il campo di applicazione espressamente circoscritto) e, in secondo luogo, che nel solo settore degli appalti privati lo stesso abbia una validità trimestrale.

 

Nulla è detto con riferimento alla validità generale nel settore degli appalti pubblici (posto che la partecipazione agli stessi non rientra nelle agevolazioni normative e contributive di cui all'articolo 1).

 

Premesso che tale normativa è stata emanata in esecuzione della delega contenuta nell'art. 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede l'adozione di un decreto ministeriale per la definizione delle modalità di rilascio e dei contenuti analitici del DURC, nell'ipotesi di manifesta lacuna disciplinare di secondo grado trova applicazione la norma di carattere generale e di fonte primaria.

 

In particolare, l'art. 39-septies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, dispone: "Il documento unico di regolarità contributiva di cui all' articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 ha validità di tre mesi".