Con Parere del 10 settembre 2009 n. 93, l'Autorità ha affermato che la predisposizione di uno schema di domanda di partecipazione difforme dalle prescrizioni della lex specialis di gara, costituisce un comportamento equivoco della Stazione Appaltante, idoneo a generare convincimenti non esatti e a dare indicazioni o avvertenze fuorvianti.
In tal senso deve ritenersi non legittima l'esclusione dalla gara del concorrente indotto in errore da detto schema.
La tutela dell'affidamento e la correttezza dell'azione amministrativa impediscono infatti che le conseguenze di una condotta colposa della Stazione Appaltante possano essere traslate a carico del soggetto partecipante con la comminatoria dell'esclusione dalla gara. |