Legge 15 luglio 2009, n. 94: una nuova causa di esclusione dagli appalti


L'articolo art. 2, comma 19 lettere a) e b) della Legge 15 luglio 2009, n. 94 ha introdotto, all'art. 38 del D.lgs. 163/2006, una nuova causa di esclusione dalle gare di appalto.

 

Il divieto interessa quelle imprese il cui direttore tecnico o legale rappresentante sia stato vittima di un reato di concussione o di estorsione - aggravato dalla circostanza dell'esistenza di associazione di stampo mafioso ovvero della finalità di agevolare l'attività di tali associazioni - e non abbia presentato denuncia all'autorità giudiziaria.

 

La circostanza deve emergere dagli indizi posti a base della richiesta di rinvio a giudizio riguardante l'imputato del reato, formulata nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando.

 

Più nel dettaglio, sulla scorta del dettato normativo, la sanzione preclusiva trova applicazione qualora, sulla base degli indizi posti alla base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato del reato di concussione od estorsione, risulti l'omessa denuncia di tali reati da parte dei soggetti sopra indicati.

 

Detto accertamento comporta il dovere per il Procuratore della Repubblica procedente di segnalare il fatto, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, all'Autorità di Vigilanza, affinché questa ne curi l'inserimento sul sito dell'Osservatorio.

 

Pertanto, l'esclusione dalla gara potrà avvenire, laddove dai dati inseriti nell'Osservatorio stesso risulti l'omessa denuncia a carico di uno dei soggetti rilevanti nella compagine sociale dell'impresa concorrente. L'esclusione di cui sopra vale ovviamente anche nel caso di affidamento in subappalto.