E' illegittima l'esclusione di un concorrente, per aver omesso di dichiarare condanne penali a carico dei legali rappresentanti laddove i fatti risultavano non solo risalenti nel tempo, ma soprattutto oggetto di depenalizzazione da parte del legislatore (L. n. 689/1981), così come peraltro risulta dagli stessi certificati rilasciati dal casellario giudiziale (TAR Veneto sez. I 18 settembre 2009 n. 2415).
Il TAR evidenzia come vada prestata adesione alla recente pronuncia del Consiglio di Stato richiamata dalla difesa istante (C.d.S. sez. V, n. 4594/2009), circa l'irrilevanza delle vicende coperte da depenalizzazione, in quanto il giudizio di disfavore per i reati commessi risulta superato dalla valutazione operata dal legislatore, che lo ha escluso ora per allora.
Tale circostanza - in applicazione del principio generale desumibile dall'art. 2, comma 2 c.p., in base al quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più reato e laddove sia stata pronunciata condanna per tale fatto ne cessano l'esecuzione e gli effetti - doveva determinare diversamente l'amministrazione, inducendola a non provvedere all'esclusione della ricorrente, pur a fronte della dichiarazione non contenente la menzione di tali condanne, in quanto va escluso che "...tali vicende potessero essere validamente considerate ai fini dell'esclusione, la quale, viceversa, postula l'attuale ascrivibilità al concorrente di condotte tutt'ora penalmente rilevanti e per di più gravi (cfr. Cons. St., Sez. IV, 18 maggio 2004, n. 3185)" (così, C.d.S., Sez. V, n. 4594/09, citata). |