TAR Emilia: in caso di consorzi stabili i requisiti generali vanno dichiarati anche dalla consorziate


Il consorzio stabile, pur avendo una propria soggettività e autonomia rispetto ai suoi componenti, per quanto concerne i requisiti d'idoneità morale professionale rilevanti per l'ordine pubblico non è altro che la riunione di più soggetti per ciascuno dei quali deve essere verificata l'assenza delle cause di esclusione: la stazione appaltante deve infatti conoscere eventuali motivi di esclusione de singoli consorziati, che altrimenti potrebbero essere occultati dietro la partecipazione al consorzio con l'aggiramento delle disposizioni di legge poste a presidio dell'affidabilità morale e professionale dei soggetti che si candidano a contrarre con i soggetti pubblici e ad essere esecutori dei pubblici affidamenti.

 

E' la posizione del TAR Emilia Romagna Parma (sez. I 3 agosto 2009 n. 658) che richiama il principio già affermato dal Consiglio di Stato (sentenze nn. 447/2005, 3765/2007). Si legge nella pronuncia in commento che, trattandosi dei requisiti "generalissimi" che la stessa fonte legislativa individua come imprescindibili, a pena di esclusione, per poter accedere alle pubbliche gare, non può accedersi alla tesi per cui essi, nel caso di concorrenti composti da soggetti imprenditoriali plurimi possono essere dichiarati solo dal legale rappresentante del consorzio.