L'utilizzo del procedimento ex articolo 48 per il controllo dei requisiti generali viola il disposto normativo che specificamente indica il proprio campo di azione limitandolo ai soli requisiti speciali.
E' quanto rilevato dall'Autorità con il parere 30 luglio 2009 n. 82 nel quale è richiamata la determinazione della medesima Autorità n. 1 del 10 gennaio 2008 che, nel descrivere il contenuto dell'articolo 48 e nel precisare che la sua ratio è quella di incentivare la speditezza del procedimento consentendo alle Stazioni Appaltanti l'immediata esclusione dalle gare di appalto dei partecipanti che non siano in possesso dei requisiti di ordine speciale oltre che di evitare che offerte inappropriate possano influenzare la successiva fase di determinazione della soglia di anomalia, ha espressamente precisato l'obbligatorietà dell'attivazione del procedimento di verifica ai soli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi.
Lo stesso orientamento è statuito nelle recenti "Linee guida per l'applicazione dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 163/2006" adottate dall'Autorità (determinazione n. 5 del 21 maggio 2009) che, nel definire l'ambito di applicazione dell'articolo 48 precisano espressamente la non estendibilità dello stesso ai requisiti generali, proprio in ragione del fatto che l'esplicito riferimento ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi porta ad escludere, trattandosi di norma sanzionatoria e quindi di stretta interpretazione, che gli effetti correlati al mancato adempimento possano estendersi anche al controllo disposto dalle Stazioni Appaltanti sulle dichiarazioni sostitutive prodotte a comprova dei requisiti generali. |