Con il decreto legge n. 135/2009 il legislatore ha modificato le previsioni del codice in tema di rapporti di collegamento e controllo.
In base alla nuova formulazione degli articoli 34 e 38 del D.lgs. 163/2006, i concorrenti sono chiamati a dichiarare, alternativamente:a) di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura;
b) di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione.
La dichiarazione di cui alla lettera b) dovrà essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa.
La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
Giova rammentare che tale modifica è frutto della pronuncia della Corte di giustizia (sentenza 19 maggio 2009 C-538/07), la quale aveva ritenuto incompatibile la disposizione del nostro ordinamento che vietava in assoluto la partecipazione alla medesima gara di appalto di imprese che sono tra loro in una situazione di collegamento. |