Consiglio di Stato: no all'avvalimento se serve solo ai fini della valutazione dell'offerta


Palazzo Spada è tornato a pronunciarsi sul tema dell'avvalimento.

La questione posta all'attenzione dei giudici concerneva l'utilizzo dell'avvalimento da parte di un concorrente già in possesso dei requisiti per partecipare alla gara, il quale si avvaleva dell'impresa ausiliaria per finalità correlate all'ottenimento di un maggior punteggio nell'ambito della valutazione della propria offerta tecnica.

 

Secondo il Consiglio di Stato (sezione VI 18 settembre 2009 n. 5626), se si concorda sul piano teorico con la recente affermazione giurisprudenziale secondo cui "l'istituto dell'avvalimento, quale disciplinato dall'art. 49, d.l.g. n. 163 del 2006, non può consentire la surroga "in toto" nei requisiti attinenti allo "status" dell'imprenditore che partecipa alla gara, ma opera, sul piano dell'esecuzione dei lavori o del servizio, agli effetti dell'integrazione dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo."(Consiglio Stato , sez. V, 09 ottobre 2007, n. 5271)

Non si può di conseguenza non aderire alla tesi postulante la correttezza dell'operato del seggio di gara, laddove questo, constatato che l'avvalente possedeva ex se tutti i requisiti partecipativi, ha escluso (in quanto contrario alla ratio dell'istituto in oggetto) che si potesse ricorrere all'avvalimento per giovarsene sotto il profilo dell'incremento del punteggio concernente il merito tecnico.