Consiglio di Stato: quando l'offerta economica è pari a zero ...


La formula matematica prevista dal bando per l'assegnazione, nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del punteggio relativo alle varie voci di prezzo, deve essere applicata, quando si pongano delle difficoltà pratiche, secondo un criterio di ragionevolezza volto a salvaguardare l'interesse della p.a. senza comportare illegittime esclusioni dalla gara non previste dal bando.

 

E' quanto asserito dal Consiglio di Stato (Sezione VI 17 settembre 2009 n. 5583), in applicazione del principio secondo cui le clausole del bando ambigue vanno applicate in modo da conseguire un risultato utile; in mancanza di un'esplicita previsione del disciplinare che sanzionasse a pena di inammissibilità la presentazione di un'offerta pari a zero per una delle voci, la stazione appaltante non avrebbe potuto disporre l'esclusione dell'offerta ovvero omettere di applicare la formula matematica prescritta;era quindi ragionevole, a fronte di voci di prezzo pari a zero, applicare comunque la formula matematica, sostituendo il prezzo zero con un prezzo infinitesimale che consentiva l'operatività della formula, senza snaturare l'offerta più vantaggiosa.