Non sussiste responsabilità precontrattuale della stazione appaltante che si sia motivatamente e tempestivamente avvalsa della facoltà, prevista nel bando di gara, di non aggiudicare l'appalto per ragioni di pubblico interesse comportanti variazioni agli obiettivi perseguiti (Consiglio di Stato sez.V 7/9/2009 n. 5245); in tal caso, infatti, all'amministrazione appaltante non é contestabile alcun comportamento lesivo dell'affidamento dei partecipanti (Cons. St., sez. V, 13 novembre 2002, n. 6291).
Nel caso in cui il provvedimento di revoca della procedura di gara sia stato adottato in un momento in cui l'aggiudicazione non si è ancora perfezionata, sono inapplicabili i rigorosi principi elaborati dalla giurisprudenza circa l'esercizio del potere discrezionale di revoca dell'indizione di una gara, mentre risulta applicabile la regola generale secondo cui, in materia di evidenza pubblica, lo svolgimento della procedura di scelta del contraente non comporta l'obbligo di concludere in ogni caso il contratto, se questo non è più considerato rispondente all'interesse pubblico successivamente all'avvenuta aggiudicazione (cfr. Cons. St., sez. V, 5 settembre 2002, n. 4460). |