Consiglio di Stato: no alla "confusione" tra requisiti e criteri di valutazione


In merito alla la questione dell'applicabilità, agli appalti di servizi, del divieto generale di commistione tra le caratteristiche oggettive dell'offerta ("criteri di selezione dell'offerta") e i requisiti soggettivi dell'impresa concorrente ("criteri di selezione dell'offerente"), si registra una nuova pronuncia del Consiglio di Stato (sez. V 2 ottobre 2009 n. 6002) che conferma il recente orientamento dello stesso volto a mitigare la rigorosa interpretazione seguita in passato (Consiglio di Stato sez. IV, 25 novembre 2008, n. 5808) .

 

Il supremo Consesso ha ritenuto che il divieto in discorso conosca un'applicazione attenuata nel settore dei servizi laddove "l'offerta tecnica non si sostanzia in un progetto o in un prodotto, ma nella descrizione di un facere che può essere valutato unicamente sulla base di criteri quali-quantitativi, fra i quali ben può rientrare la considerazione della pregressa esperienza dell'operatore, come anche della solidità ed estensione della sua organizzazione d'impresa".

 

Dalla considerazione dell'esperienza maturata da una concorrente possono quindi trarsi indici significativi della qualità delle prestazioni e dell'affidabilità dell'impresa, qualora tali aspetti non risultino preponderante nella valutazione complessiva dell'offerta.

 

Una posizione ancora più definita era stata assunto alla medesima sezione con la decisione 12 giugno 2009 n. 3716, relativa a una gara per l'affidamento di servizi di pulizia e sanificazione.