TAR Calabria: certificazione di qualità


Si segnala un sentenza del TAR Calabria sull’obbligo di possesso della certificazione di qualità per l’assunzione di un appalto pubblico di lavori (sentenza 28 agosto 2009 n. 539).

 

Nella sentenza è sottolineato che, in forza dell’art. 4 e dell’allegato B del D.P.R. n. 34/2000, “non è l’importo dell’appalto che, superando un certo limite, comporta automaticamente l’obbligo del possesso del requisito qualità per tutti i concorrenti – impresa singola ovvero raggruppamento orizzontale o verticale - ma è l’importo dei lavori che ciascun concorrente intenda assumere a determinare l’obbligo del possesso del requisito stesso” (del. n. 27 del 17 febbraio 2004; det. n. 29 del 6 novembre 2002 e del. n. 241 del 30 luglio 2003; v. pure par. n. 220 del 25 settembre 2008 e del. n. 190 del 14 giugno 2007).

 

Nello stesso senso risulta orientata la giurisprudenza che si è occupata specificamente del problema, la quale ha affermato che “proprio per non aggravare la posizione e l'onere certificativo di quelle imprese che possiedono classifiche relative a determinati importi (e, segnatamente, le classifiche I e II), la legge prevede, come detto, che la relativa certificazione di conformità non sia dovuta, cosicché l'associata non avrebbe avuto bisogno di presentare alcuna certificazione che attestasse la qualità, e di conseguenza l'Amministrazione - trattandosi di parametri oggettivi atti a verificare l'idoneità del potenziale contraente - illegittimamente ha escluso l'A.T.I. ricorrente” (T.A.R. Sicilia, Catania, IV, 28 ottobre 2006, n. 2039).