Si segnala un sentenza del TAR Calabria sull’obbligo di possesso della certificazione di qualità per l’assunzione di un appalto pubblico di lavori (sentenza 28 agosto 2009 n. 539).
Nella sentenza è sottolineato che, in forza dell’art. 4 e dell’allegato B del D.P.R. n. 34/2000, “non è l’importo dell’appalto che, superando un certo limite, comporta automaticamente l’obbligo del possesso del requisito qualità per tutti i concorrenti – impresa singola ovvero raggruppamento orizzontale o verticale - ma è l’importo dei lavori che ciascun concorrente intenda assumere a determinare l’obbligo del possesso del requisito stesso” (del. n. 27 del 17 febbraio 2004; det. n. 29 del 6 novembre 2002 e del. n. 241 del 30 luglio 2003; v. pure par. n. 220 del 25 settembre 2008 e del. n. 190 del 14 giugno 2007).
Nello stesso senso risulta orientata la giurisprudenza che si è occupata specificamente del problema, la quale ha affermato che “proprio per non aggravare la posizione e l'onere certificativo di quelle imprese che possiedono classifiche relative a determinati importi (e, segnatamente, le classifiche I e II), la legge prevede, come detto, che la relativa certificazione di conformità non sia dovuta, cosicché l'associata non avrebbe avuto bisogno di presentare alcuna certificazione che attestasse la qualità, e di conseguenza l'Amministrazione - trattandosi di parametri oggettivi atti a verificare l'idoneità del potenziale contraente - illegittimamente ha escluso l'A.T.I. ricorrente” (T.A.R. Sicilia, Catania, IV, 28 ottobre 2006, n. 2039). |