A seguito della entrata in vigore della disciplina sul D.U.R.C., la verifica della regolarità contributiva e previdenziale delle imprese è stata demandata agli enti previdenziali individuati dalle norme, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti che non possono sindacarne il contenuto (giurisprudenza nettamente prevalente: cfr. Cons. St., sez. V, 1 agosto 2007, n. 4273; sez. V, 23 ottobre 2007, n. 5575; sez. V, 23 gennaio 2008, n. 147; sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1458).
E’ quanto affermato dal TAR Sardegna secondo cui il concetto di gravità della violazione in materia previdenziale, di cui all’art. 38 codice appalti, va esteso fino a ricomprendere qualsiasi violazione degli obblighi discendenti dalle norme in materia, come è stato sottolineato anche da una parte della giurisprudenza, rilevando come "il legislatore vuole invero escludere dalla contrattazione con le amministrazioni quelle imprese che non siano corrette (regolari) per quanto concerne gli obblighi previdenziali, anche, e forse soprattutto, con riferimento alle ipotesi in cui non si adempia ad obblighi rispetto ai quali non vi siano ragionevoli motivi per non effettuare o comunque per ritardare il pagamento.
Si può anzi affermare che queste ultime ipotesi siano anch’esse gravi (indipendentemente dall’importo del contributo dovuto), proprio perché rivelano un atteggiamento di trascuratezza verso gli obblighi previdenziali, ritenuti probabilmente meno importanti rispetto ad altri obblighi" (Cons. St. sez. V, 1 agosto 2007, n. 4273). |