Laddove l'amministrazione ha indetto una selezione per scegliere il professionista cui affidare non solo l’intera progettazione dell’opera pubblica (cioè la redazione dei progetti preliminare, definitivo ed esecutivo), ma anche l’incarico di direzione lavori e di coordinatore per la sicurezza, la Stazione appaltante, dopo aver dichiarato il ricorrente vincitore della selezione espletata ed avergli conferito l’incarico di redazione del progetto preliminare, non può indire nuova selezione per scegliere il professionista cui affidare la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché gli incarichi di direzione lavori e di coordinatore per la sicurezza, in quanto il conferimento di tali ultimi due incarichi era di certo ricompreso nel bando, incarichi che possono, in presenza di una espressa previsione del bando, essere per l’appunto conferiti al progettista dell’opera (TAR Abruzzo sez. I 27 luglio 2009 n. 361).
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