Autorità: favor partecipationis alle gare e sigillatura offerte


La Commissione di gara, quando si trovi innanzi ad incertezze interpretative,è tenuta a privilegiare la regola del favor partecipationis sempre nel rispetto dei principi di certezza del diritto, di par condicio dei concorrenti e di trasparenza amministrativa.

 

E’ quanto affermato dall’Autorità (Parere 9 luglio 2009 n. 76), secondo la quale, in base all’orientamento giurisprudenziale consolidato, va preclusa alla stazione appaltante e alla Commissione di gara qualsiasi esegesi del testo di gara, se essa non si basi su un procedimento ermeneutico, che conduca all’integrazione delle regole di gara, palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla lettura della sua originaria formulazione (cfr. tra gli altri Parere 31 luglio 2008 n. 208).

 

Nella medesima pronuncia di cui sopra e sulla scorta di tale principio, l’Autorità affronta quindi il tema della sigillatura delle offerte.

 

Si legge nel parere che è orientamento unanime del giudice amministrativo quello per cui, laddove le garanzie essenziali sulla segretezza del plico siano comunque assicurate, trovi applicazione il c.d. criterio teleologico, secondo cui nelle gare per l’aggiudicazione dei pubblici contratti le prescrizioni sulle formalità di presentazione delle offerte rilevano, ai fini dell’esclusione dalla gara medesima, quando rispondono ad un particolare interesse dell’amministrazione e sono tese a garantire la parità dei concorrenti.

 

Secondo l’Autorità, la chiusura e la controfirma sui lembi di chiusura sembrano assolvere pienamente alla funzione di garantire la segretezza, l’identità e l’immodificabilità della documentazione e dell’offerta.

 

Nel caso di specie, la sigillatura prevista, nella quale era presente una striscia incollata sulla quale erano apposti timbri e firme, viene ritenuto dall’Organo di Vigilanza un sistema idoneo a garantire la integrità e l’immodificabilità del contenuto del plico e, pertanto, adeguato a garantire la segretezza dell’offerta nel rispetto del principio della par condicio.

 

Di conseguenza, anche in considerazione dell’ambiguità presente nella documentazione di gara, la Commissione di gara ha agito correttamente dando priorità al principio del favor partecipationis.