Autorità: in tema di cauzione provvisoria e definitiva


Si segnala una pronuncia dell’Autorità (Parere 9 luglio 2009 n. 73) in tema di cauzione.

 

Si legge nel parere che l’articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006, in relazione alla cauzione provvisoria, che ha la funzione di coprire la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, stabilisce al comma 1 che l’offerta sia corredata da una garanzia pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente.

 

Il successivo comma 5 del medesimo articolo prevede che la garanzia debba avere una validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta, salvo diversa disposizione indicata nel bando o nella lettera d’invito.

 

Inoltre, al comma 8 dello stesso articolo 75 è sancito che l’offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’articolo 113, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.

 

Tale ultima previsione è espressione di uno specifico interesse pubblico al corretto svolgimento della gara ed all’assicurazione dei migliori risultati possibili in termini di efficienza dell’azione amministrativa, al fine di scongiurare il rischio che, nel prosieguo della procedura, il soggetto che ha rilasciato la fideiussione provvisoria ad un’impresa offerente, nell’ipotesi in cui essa risulti affidataria dell’appalto, possa rifiutarsi di prestare anche la cauzione definitiva, con la conseguente interruzione della procedura.

 

E’ per tali ragioni che il consolidato orientamento assunto sia dalla giurisprudenza amministrativa sia dall’Autorità consente di escludere un’offerta non corredata dell’impegno di cui all’articolo 75, comma 8 (in tal senso, TAR Lazio, Roma, sez. III, sentenza n. 106 del 12 gennaio 2009 e sentenza n. 6366 del 2 luglio 2008; AVCP, parere n. 186 del 12 giugno 2008).

 

Al riguardo è stato anche precisato che la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva assolvono a due funzioni diverse e comunque indispensabili a garantire il corretto svolgersi della procedura concorsuale e che, pertanto, la fase dell’impegno a promettere la prestazione della cauzione definitiva, che deve essere contestuale alla prestazione della cauzione provvisoria (al momento della presentazione dell’offerta), va distinta dall’effettivo impegno alla cauzione definitiva che, anche nell’importo, deve essere definita solo dopo l’aggiudicazione ed è esclusivamente finalizzata a garantire il pubblico interesse che tale definitivo impegno sia poi effettivamente sottoscritto.