Autorità: è legittimo imporre ai concorrenti di dichiarare anche i reati estinti e depenalizzati


La stazione appaltante può, in ragione della preminente tutela dell’interesse pubblico alla selezione di un concorrente moralmente e professionalmente affidabile, chiedere ai partecipanti una dichiarazione sostitutiva, resa dagli stessi sotto la loro responsabilità, molto più ampia rispetto alla dichiarazione di insussistenza delle specifiche condizioni previste dal comma 1, lett. c) dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, onerando i concorrenti ad una dettagliata elencazione di tutte le condanne subite, senza eccezione alcuna, compresi i reati estinti e depenalizzati, con l’ulteriore specificazione delle condanne contenenti il beneficio della non menzione.

 

E’ quanto affermato dall’Autorità di vigilanza (Parere 9 luglio 2009 n. 75), la quale evidenzia come da tale assunto discenda che l’obbligo per i partecipanti alla gara a rendere una dichiarazione veritiera, attestando tutti i reati commessi dai soggetti tenuti alla dichiarazione medesima, compresi gli eventuali reati già estinti o depenalizzati (in tal senso vedi Cons. Stato, Sez. IV, 1 ottobre 2007, n. 5053).

 

Conseguentemente, avendo l'impresa omesso di dichiarare due condanne penali, risultanti dal Casellario Giudiziale, a carico del Rappresentante legale e del Direttore tecnico cessato dalla carica nel triennio antecedente la data del bando, ancorché per reati estinti e depenalizzati, correttamente il Comune ha ritenuto sussistente una falsa dichiarazione sulle condizioni rilevanti per l’ammissione all’appalto ed ha provveduto ad escludere l’impresa medesima dalla procedura in oggetto, prescindendo dalla valutazione in ordine all’idoneità della condanna riportata ad incidere sulla moralità professionale dell’impresa stessa, e procedendo, altresì, ad effettuare la relativa comunicazione a questa Autorità, ai fini dell’inserimento dell’impresa medesima nel Casellario Informatico per dichiarazione mendace, ex art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.

 

Sempre nel parere in questione si legge che, in caso di false dichiarazioni concernenti i requisiti di ordine generale, trattandosi di requisiti di natura diversa da quelli di carattere speciale, non sono da ritenersi applicabili le specifiche sanzioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, tra cui l’escussione della cauzione provvisoria.

 

Osta a tal fine la natura sanzionatoria della norma contenuta nell’articolo 48 del D.Lgs. n. 163/2006, per cui, in ossequio al principio di legalità e al divieto di estensione analogica delle disposizioni di tale tipologia, la stessa deve ritenersi norma di stretta interpretazione e , quindi, non estendibile ad altre ipotesi (v. parere dell’Autorità n. 29 del 26 febbraio 2009).