Offerte anomale: le novità


Con la recente legge n. 102 del Legge 3 agosto 2009 rubricata "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" il legislatore è intervenuto con un ennesimo provvedimento modificativo del Codice degli Appalti.

 

Le modifiche riguardano principalmente l’articolo 86, relativo all’obbligo per gli appaltatori di corredare di giustificazioni preventive le offerte già in fase di presentazione.

 

Detto obbligo viene meno e le giustificazioni dovranno essere richieste dalla stazione appaltante ai soli partecipanti alla gara che abbiano presentato offerte risultate anormalmente basse, nel rispetto della procedura dettata dall’articolo 87 del Codice.

Tale procedura prevede che:

 

- la stazione appaltante chiede al concorrente le giustificazioni scritte da presentarsi entro un termine non inferiore a 15 giorni;

- qualora la stazione appaltante non ritenga le giustificazioni sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, deve richiedere per iscritto all’offerente le precisazioni ritenute pertinenti, assegnandogli un termine non inferiore a 5 giorni;

- la stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;

- prima di escludere l’offerta ritenuta eccessivamente bassa la stazione appaltante deve convocare l’offerente con un anticipo non inferiore a 3 giorni lavorativi, invitandolo a indicare ogni elemento che ritenga utile; se l’offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.

 

Per l’esame delle giustificazioni la stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può costituire apposita commissione.

 

Il provvedimento normativo, recependo le indicazioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, dispone inoltre che la stazione appaltante, qualora abbia previsto tale facoltà nel bando di gara, possa procedere alla verifica contemporanea delle migliori offerte, non oltre la quinta.

 

La procedura ordinaria prevede che la stazione appaltante sottoponga a verifica la prima migliore offerta, e solo nel caso in cui appaia anormalmente bassa, proceda nella stessa maniera, progressivamente, nei confronti delle successive migliori offerte.

 

Le nuove disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 5 agosto 2009, data di entrata in vigore della legge di conversione.