E’ illegittima l’attribuzione da parte della lex specialis di gara di rilevanza, in sede di assegnazione del punteggio, ai requisiti soggettivi in sé considerati, ossia avulsi dalla valutazione dell’incidenza dell’organizzazione sullo specifico espletamento del servizio in parola (nella specie, nel novero dei criteri di aggiudicazione contenuti nelle "norme per la partecipazione alla gara", si attribuiva rilievo al possesso di certificazioni di qualità ed all’attività di intermediazione svolta negli ultimi tre anni, ossia ad aspetti che non attengono all’organizzazione specifica concreta bensì alle qualità soggettive astratte).
E’ quanto affermato dal Consiglio di Stato con sentenza della Sez. V, 28 agosto 2009, n. 5105. |