Consiglio di Stato: quando una dichiarazione è da ritenersi “falsa”


Il Consiglio di Stato ha affrontato la questione se possa considerarsi "falsa" una dichiarazione del concorrente, con cui si afferma di non aver riportato condanne per gravi reati incidenti sulla moralità professionale, ovvero di non aver commesso gravi violazioni in materia contributiva, laddove sussistano condanne o violazioni in materia contributiva, ma esse si prestino a una valutazione opinabile di gravità/non gravità.

 

Il Consiglio di Stato (sez. VI 4 agosto 2009 n. 4906) richiama l’orientamento del medesimo secondo cui, laddove il bando richiede genericamente una dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione dell’art. 38 del codice, esso giustifica una valutazione di gravità/non gravità compiuta dal concorrente, sicché il concorrente non può essere escluso per il solo fatto dell’omissione formale, cioè di non aver dichiarato tutte le condanne penali o tutte le violazioni contributive; andrà escluso solo ove la stazione appaltante ritenga che le condanne o le violazioni contributive siano gravi e definitivamente accertate.

 

La dichiarazione del concorrente, in tale caso, non può essere ritenuta "falsa" (Cons. St., Sez. V, 8 settembre 2008 n. 4244; Cons. St., Sez. V, 7 ottobre 2008 n. 4897; Cons. St., Sez. V, 22 febbraio 2007 n. 945, che osserva testualmente che, ove il bando richieda genericamente una dichiarazione circa la insussistenza delle cause di esclusione legali, il bando di fatto demanda "al singolo concorrente il giudizio circa l’incidenza sull’affidabilità morale e professionale di eventuali reati dal medesimo commessi"sicché "è da escludere che possa qualificarsi falsa dichiarazione una valutazione soggettiva del concorrente stesso, la quale potrà tutt’al più non essere condivisa, ma giammai potrà essere ritenuta falsa, e cioè non corrispondente ad un dato oggettivamente riscontrabile.

 

Diversa sarebbe stata la situazione se fosse stato imposto al concorrente di dichiarare tutti i reati per i quali fossero intervenute sentenze di condanna passate in giudicato o applicazione della pena a richiesta ex art. 444 del codice di procedura penale, affidando poi all’amministrazione ogni valutazione in proposito.

 

In tal caso infatti, qualora il concorrente avesse omesso di dichiarare taluno di tali reati, si sarebbe potuta configurare una falsa autocertificazione, con conseguente esclusione dalla gara.").