Nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell'offerta tecnica deve ritenersi correttamente effettuata, mediante l'attribuzione di un mero punteggio numerico, solo nel caso in cui in sede di bando di gara siano stati preventivamente e puntualmente prefissati dei criteri sufficientemente dettagliati, con l'individuazione del punteggio minimo e massimo attribuibile alle specifiche singole voci e sottovoci comprese nel paradigma di valutazione e costituenti i diversi parametri indicatori della valenza tecnica dell'offerta, per cui ciascun punteggio è correlato ad un parametro tecnico - qualitativo precostituito, in grado di per sé di dimostrare la logicità e la congruità del giudizio tecnico espresso dalla commissione giudicatrice, al punto da non richiedere una ulteriore motivazione, esternandosi in tal caso compiutamente il giudizio negli stessi punteggi e nella loro graduatoria (TAR Campania Salerno sez. I 25 marzo 2010 n. 2318 il quale richiama una precedente pronuncia del TAR Lazio, I, 4 novembre 2009, n. 10828).
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