Secondo pacifica giurisprudenza, la valutazione di incidenza o meno della fattispecie penale consumata sulla moralità professionale dell'impresa appartiene esclusivamente all'amministrazione, rientrando nella sua discrezionalità ritenere o meno sussistente siffatta incidenza (TAR Lombardia Milano, sez. I, 19 maggio 2009, n. 3768; Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2007, n. 945).
Ne consegue che l'omissione di tale dichiarazione preclude in radice all'amministrazione l'esercizio steso di detto potere discrezionale.
E' quanto affermato dal TAR Lombardia (Milano sez. I 25 marzo 2010 n. 729) secondo cui, in tema di verifica del possesso dei requisiti generali di partecipazione ad una gara di appalto pubblico, la risalenza nel tempo dei fatti e della condanna non è idonea a precludere la valutazione della stazione appaltante (e il correlato obbligo di dichiarazione), attesa la ratio della verifica, intesa ad un giudizio di affidabilità in ordine alla moralità professionale del contraente (Cons. Stato, sez. IV, 19 ottobre 2007, n. 5470). |