TAR Piemonte: ragioni di urgenza e trattativa privata


Si segnala un'interessante pronuncia del TAR Piemonte (sez. II 26 marzo 2010 n. 1597), in ordine alla possibilità di utilizzare la procedura negoziata, senza pubblicazione di bando.

 

Si legge nella sentenza che, ai sensi dell'art. 57 comma 2, lett. c), del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 la procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria, ai fini dell'affidamento di un appalto con la pubblica amministrazione, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti e non da situazioni soggettive, contingibili, prevedibili e ad esse imputabili, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara (cfr. in merito T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 24/11/2008, n. 2943; T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 16/07/2008, n. 689).

 

Ne deriva quindi l'impossibilità per la stazione appaltante di addurre una decisione del Consiglio di Stato di conferma dell'annullamento di tutti gli atti di gara disposto dal TAR in primo grado - circostanza chiaramente imputabile ad illegittimità riconducibili alla sua responsabilità - come valida causa dell'estrema urgenza di affidare direttamente il servizio di gestione del calore e manutenzione degli impianti.