Nelle procedure per l'affidamento di appalti pubblici, tutti i tipi di consorzi - siano essi stabili, di cooperative o ordinari - sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre (articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del D.lgs n. 163/2006).
Ne consegue che il possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara d'appalto, relativi alla regolarità della gestione delle singole imprese sotto il profilo dell'ordine pubblico e della moralità, va documentato e verificato non solo in capo al consorzio, ma anche in capo alle singole imprese consorziate designate quali esecutrici del servizio.
E' quanto affermato dal TAR Lazio (Roma sez. III ter 19 marzo 2010 n. 4350), riprendendo precedenti pronunce della giurisprudenza di legittimità secondo le quali qualunque sia la forma del consorzio "è fuori discussione che esso debba dare la dimostrazione, nei modi previsti, del possesso dei requisiti di tutti i consorziati che vengano individuati come esecutori delle prestazioni scaturenti dal contratto" (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 21 aprile 2008, n. 1778; id., 7 aprile 2008, n. 1485).
Nella medesima sentenza è affrontato poi il problema della possibilità da parte del consorzio di integrare le dichiarazioni prodotte.
Si legge nella sentenza che il principio della massima partecipazione alla gara pubblica è invocabile solo in presenza di disposizioni ambigue, di non pacifica interpretazione, consentendo un'interpretazione delle disposizioni che regolano la gara la quale consenta la più ampia ammissione dei concorrenti (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 dicembre 2001, n. 6250).
Tuttavia, in relazione al caso di specie, tale principio non poteva essere invocato per impedire l'esclusione dell'offerta della ricorrente da un lato perché nessuna ambiguità era presente nella lex specialis di gara, dall'altro in quanto il principio di massima partecipazione si pone come criterio ermeneutico sussidiario e residuale, applicabile solo in assenza di un'espressa comminatoria di esclusione - ad opera della legge o del bando di gara - mentre recede a fronte del criterio formale che contempla il possesso e/o la documentazione di un determinato requisito di partecipazione "pena l'esclusione" (CGA, Sez. giur., 20 maggio 2005, n. 448).
Diversamente ritenendo, la normativa sui consorzi si tradurrebbe in uno strumento idoneo a consentire, mediante aggregazione in forma consortile di società prive dei requisiti di legge per la partecipazione alle gare pubbliche, l'aggiramento di inderogabili prescrizioni normative discendenti dai principi generali delle procedure di evidenza pubblica (Cons. St., Sez. V, 30 gennaio 2002, n. 507).
La sentenza in questione conclude, quindi, rilevando come l'integrazione documentale sia ammissibile allorquando si sia in presenza di documenti originariamente incompleti, perché in tal caso non si arreca alcun pregiudizio alla par condicio tra i concorrenti; nel caso invece della assoluta mancanza di dichiarazioni previste nel bando a pena di esclusione e che attengono a requisiti essenziali per la partecipazione alla gara, l'integrazione documentale - a sanatoria di un errore originario nella presentazione della domanda - verrebbe ad incidere sulla par condicio tra i concorrenti, violando il principio di imparzialità che vige nello svolgimento delle gare.
E pertanto "la regolarizzazione documentale può essere consentita quando i vizi siano puramente formali o chiaramente imputabili a errore solo materiale, e sempre che riguardino dichiarazioni o documenti che non sono richiesti a pena di esclusione, non essendo, in quest'ultima ipotesi, consentita la sanatoria o l'integrazione postuma che si tradurrebbero in una violazione dei termini massimi di presentazione dell'offerta e, in definitiva, in una violazione della par condicio" (Consiglio Stato, Sez. V, 22.10.2007, n. 5511; id., IV, 19.6.2006 , n. 3660).
Difatti, secondo la giurisprudenza, il limite del potere di integrazione documentale nelle gare è costituito proprio dal rispetto della par condicio dei concorrenti, con la conseguenza che la richiesta di integrazione e di chiarimenti non deve tradursi in un'indebita sostituzione della stazione appaltante alla diligenza esigibile, da parte di tutti i concorrenti alla procedura selettiva, a produrre la completa documentazione; pertanto il potere integrativo non è estensibile all'ipotesi di presentazione di documenti nuovi oltre il termine fissato dal bando di gara (T.A.R. Marche 28.10.2003, n. 1281; T.A.R. Lazio, sez. III, 11.3.2003, n. 1833). |