Cassazione: quando il sindaco non può bloccare i lavori


In relazione ad un appalto pubblico avente ad oggetto la realizzazione di un edificio scolastico, l'amministrazione comunale è del tutto priva di competenza in ordine alla sospensione dei lavori statali in quanto, ai sensi dell'articolo 5 della legge 47/1985, il sindaco è soltanto tenuto a informare il presidente della Giunta regionale e il ministero dei Lavori pubblici, ai quali compete poi l'assunzione dei provvedimenti opportuni. (Corte di Cassazione, Sez. I, 12 febbraio 2010, n. 3323).