L'assenza di sottoscrizione di un atto costituente uno dei documenti integranti la domanda di partecipazione alla gara da parte di un concorrente non può essere considerata, in via di principio, una irregolarità formale sanabile nel corso del procedimento, perché fa venire meno la certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso.
E' quanto affermato dal Consiglio di Stato (sez. IV 31 marzo 2010 n. 1832), il quale evidenzia che a conclusioni diverse si potrebbe semmai giungere ove mancasse la sottoscrizione singola di tutte le pagine di cui il documento si compone, ma non dell'ultima, la cui sottoscrizione, secondo la logica comune, sta a significare l'appropriazione del contenuto complessivo di un determinato atto.
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