Consiglio di Stato: in tema di requisiti ex articolo 38 del D.lgs. n. 163/06


Deve comminarsi l'esclusione da una procedura di gara del concorrente che dichiari di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'articolo 38 del D.lgs. n. 163/2006 e di essere nel possesso pieno dei requisiti di ordine professionale, morale, economico e tecnico-amministrativo, allorché il concorrente medesimo ometta di indicare che altra stazione appaltante abbia risolto una precedente analoga fornitura a causa di un grave inadempimento nell'esecuzione del contratto.

 

E' quanto affermato dal Consiglio di Stato (Sez. V, 15 marzo 2010, n. 1500) secondo il quale la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di esclusione doveva necessariamente includere una simile vicenda, in quanto l'autodichiarazione deve indicare tutte quelle circostanze, anche se sfavorevoli, che consentano all'amministrazione di accertare il possesso da parte dei soggetti partecipanti dei requisiti in ordine generale, di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

 

Prosegue la sentenza rilevando che la vicenda relativa alla grave inadempienza con un soggetto diverso dall'amministrazione che ha bandito la gara rientra nella seconda parte dell'articolo 38, laddove la norma consente all'amministrazione di valutare i precedenti professionali delle imprese concorrenti e quindi di tenere conto anche di rapporti contrattuali intercorsi con amministrazioni diverse, al fine di stabilire il grado di capacità tecnico - professionale nella esecuzione della fornitura.