E' priva di legittimitā la clausola di un capitolato speciale che lasci alla stazione appaltante la facoltā di modificare il punto di raccolta dei rifiuti oggetto del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi, in quanto non consente al concorrente alla gara di predeterminare i costi del servizio, rendendo impossibile una offerta consapevole.
Ed invero, la modifica in corso di esecuzione e per scelta unilaterale della stazione appaltante del punto di raccolta dei rifiuti, incidendo sull'oggetto della prestazione dedotta in contratto, rende ab origine indeterminata la prestazione stessa e non computabile il costo futuro del servizio (TAR Lazio Roma sez. II ter 30 marzo 2010 n. 5045). |