Consiglio di Stato: in tema di garanzia a prima richiesta...


Si segnala una pronuncia del Consiglio di Stato sulla questione dell'inquadramento (fideiussione o contratto autonomo di garanzia) delle garanzie recanti la c.d. clausola "a prima richiesta". La problematica come noto è stata di recente affrontata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (pronuncia n. 3947 del 18 febbraio 2010), la quale aveva fornito le proprie indicazioni in merito.

 

I Giudici di Palazzo Spada (sez. IV 30 novembre 2010 n. 8354) tornano sull'argomento, evidenziando che, da una serena lettura della sentenza delle Sezioni Unite, emerge come in via di principio non possa affatto affermarsi che la presenza della sola clausola "a semplice richiesta" sia sufficiente a qualificare la garanzia come autonoma.

 

Al contrario, tale clausola ha il solo effetto di rafforzare l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore garantito, ma non comporta affatto anche l'impossibilità per il fideiussore di opporre le eccezioni spettanti al medesimo debitore principale, occorrendo per tale ultima finalità un'ulteriore dichiarazione la quale, ancorché non cristallizzata in formule sacramentali, manifesti chiaramente l'intento di rinunciare a dette eccezioni (come, ad esempio, con il semplice inciso "senza eccezioni").