La verifica delle offerte anomale non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando invece ad accertare se l'offerta nel suo complesso sia attendibile, e dunque se dia o meno affidamento circa la corretta esecuzione del contratto (Cons. Stato, sez. V, 22 settembre 2009 n. 5642).
Secondo la giurisprudenza, altresì, il giudizio della stazione appaltante comporta un onere di motivazione solo in caso di valutazione negativa delle giustificazioni, mentre in caso di verifica positiva l'iter logico è arguibile dal rinvio alle giustificazioni fornite dall'offerta sottoposta a verifica, ove queste siano a loro volta plausibili e documentate (Cons. stato, sez. V, 8 luglio 2008 n. 3406) e siano chiaramente condivise dall'amministrazione (Cons. Stato, sez.VI, 20 aprile 2009 n. 2384).
Alla luce della richiamata giurisprudenza, il TAR Lazio (Roma sez. I 16 novembre 2010 n. 33472) rileva che, seppur la stazione appaltante non risulti obbligata a sovrapporre una propria motivazione a quella che si rappresenta attraverso la lettura dei chiarimenti forniti dall'aggiudicataria, essa non è in ogni caso esonerata dall'obbligo di motivazione ex art. 3 della Legge n. 241/1990, dovendo illustrare, anche sinteticamente, le ragioni per le quali ritiene di condividere i chiarimenti forniti, precisando sommariamente quegli aspetti che fanno ritenere i chiarimenti plausibili e fondati; essa, dunque, non può limitarsi ad espressioni "di stile" o a adesioni apodittiche. |