TAR Lazio: c'č incompatibilitā se c'č vantaggio...


Il principio della incompatibilitā del progettista ad assumere il ruolo di esecutore dell'appalto, assicura la genuinitā della gara, e il suo rispetto prescinde dal fatto che realmente si sia dato un vantaggio per un concorrente a motivo di una qualche sua contiguitā con l'Amministrazione appaltante (cfr sul punto CdS VI Sentenza n° 5087 del 2007 rispetto all'affidamento di un incarico di progettazione e alla ammissione di una ATI nella quale erano presenti professionisti che avevano avuto direttamente o indirettamente precedenti rapporti con l'Amministrazione in relazione all'oggetto di incarico di progettazione-bonifica di un area ex industriale). Non si tratta, dunque, di ricercare ipotesi tipiche, normativamente individuate dal legislatore, ma di valutare se vi sia stata una differente posizione di partenza nella partecipazione alla procedura per l'affidamento dell'incarico di progettazione, che abbia dato luogo a un possibile indebito vantaggio per l'aggiudicataria (TAR Lazio Roma sez. III 5 novembre 2010 n. 33192).