Arriva dal TAR Lazio (sez. Iter 19 novembre 2010 n. 33657) l'ulteriore conferma del radicato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'obbligo di dichiarare l'assenza dei c.d. "pregiudizi penali" può ritenersi assolto dal legale rappresentante dell'impresa anche avuto riguardo ai terzi (direttori tecnici o altri soggetti comunque muniti di poteri di rappresentanza anche se cessati dalla carica nel triennio antecedente); ciò in ragione del fatto che anche in questo caso operano le previsioni di responsabilità penale ed il potere di verifica da parte della stazione appaltante (cfr. da ultimo Cons. St., n. 1644/2010; nn. 7244 e 6114 del 2009; Cons. giust. amm., nn. 312 e 757 del 2008).
Del resto - sottolineano i giudici romani - diversamente opinando, la disposizione apparirebbe illogica e contraria al buon senso comune in quanto finirebbe con il subordinare la possibilità di partecipazione a gare pubbliche di un soggetto economico alla dichiarazione di un soggetto estraneo e privo di responsabilità sul punto, cessato già da tempo dalla carica e magari animato da spirito di rivalsa nei confronti del richiedente proprio a causa dell'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro ovvero perché deceduto o più semplicemente in quanto irreperibile, tanto è vero che per superare tale ostacolo è ammessa la prova della difficoltà di ritrovamento del soggetto che dovrebbe rendere la dichiarazione in questione. |