Il TAR Toscana (sez. II 24 novembre 2010 n. 6619) fa il punto alla luce della giurisprudenza interna e comunitaria sui poteri della Commissione giudicatrice di integrare e specificare i criteri previsti in sede di lex specialis di gara.
Si legge nella sentenza come costituisca principio generale quello per cui, nelle gare di appalto da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice può integrare e specificare i criteri previsti dalla lex specialis, fissando dei sub-criteri, a condizione che una simile specificazione non contrasti né con il principio di trasparenza, né con l'altro fondamentale principio teso a garantire la par condicio tra i concorrenti, non essendo ammessa l'alterazione degli elementi di valutazione, con riguardo ai quali i concorrenti hanno potuto predisporre la propria offerta (cfr. T.A.R. Liguria, Genova, Sez. II, 3 febbraio 2010, n. 233).
Osserva il Tribunale fiorentino che i giudici comunitari hanno tratto la regola per cui è compatibile con il diritto comunitario l'attribuzione alla Commissione di gara del potere (prima dell'apertura dei plichi) di integrare e specificare i criteri di aggiudicazione, individuando eventualmente sub-voci e sub-punteggi.
Il diritto comunitario non osta, dunque, in linea di principio a che la Commissione di gara attribuisca un peso relativo ai sub-elementi di un criterio di aggiudicazione precedentemente stabilito, effettuando una ripartizione tra questi ultimi del numero di punti previsto per detto criterio dall'Amministrazione aggiudicatrice nella lex specialis.
Tuttavia, affinché la decisione della Commissione di gara possa ritenersi legittima devono sussistere le seguenti condizioni:
1) non vada a modificare i criteri di aggiudicazione dell'appalto definiti nella lex specialis;
2) non sia stata adottata tenendo conto di elementi che possono avere un effetto di discriminazione nei confronti di uno dei concorrenti;
3) non contenga elementi che, se conosciuti al momento della preparazione delle offerte, avrebbero potuto influenzare la detta preparazione.
Il TAR rileva infine che l'articolo 83, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006 ha previsto che deve essere il bando di gara ad individuare i sotto-criteri, i sotto-pesi e i sotto-punteggi.
Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che detta disposizione non è altro che la codificazione del principio cardine delle procedure concorsuali, per cui negli appalti pubblici da aggiudicarsi attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con riferimento alla ponderazione degli elementi di valutazione individuati dall'Amministrazione aggiudicatrice nel disciplinare di gara, le decisioni adottate dalla Commissione di gara sono illegittime se modificano i criteri definiti nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, o se contengono elementi che, ove fossero stati noti prima della redazione delle offerte, avrebbero potuto influenzarne la preparazione (T.A.R. Liguria, Genova, Sez. II, 25 giugno 2009, n. 1538). |