Tracciabilità: le nuove disposizioni di cui al D.L. n. 187/2010 e le indicazioni dell'Autorità


Le previsioni in tema tracciabilità dei flussi finanziari contenute nella legge n. 136/2010 hanno formato oggetto di modifica e di interpretazione a mezzo del decreto legge n. 187/2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 18 novembre, al quale ha fatto sponda in pari data la determinazione n. 8/2010 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, nella quale sono forniti ulteriori chiarimenti sul tema.

 

Di seguito si riportano alcuni aspetti ricavabili dalla lettura dei menzionati documenti.

 

Entrata in vigore

Le norme sulla tracciabilità si applicano ai contratti e relativi subcontratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della legge n. 136, indipendentemente dal fatto che il bando di gara sia stato pubblicato antecedentemente a quella data.

I contratti stipulati anteriormente al 7 settembre 2010, e relativi subcontratti, sono adeguati alla normativa sulla tracciabilità entro 180 giorni dalla stessa data. In tal senso, l'Autorità precisa che la dizione letterale dell'art. 3, comma 8 della legge n. 136, che prevede l'inserimento <<a pena di nullità>> del contratto, non consente di considerare i contratti adeguati automaticamente mediante inserzione automatica della clausola ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile.

E' necessaria pertanto un'integrazione formale dei singoli contratti. L'integrazione con la clausola concernente gli obblighi di tracciabilità é necessaria anche per i contratti stipulati dall'appaltatore con i suoi subappaltatori e contraenti.

Al riguardo l'Autorità allega alla determinazione alcuni esempi di clausole da inserire nei contratti. Sull'aspetto dell'integrazione dei contratti non si escludono interventi del legislatore in sede di conversione del decreto legge.

 

Strumenti di pagamento alternativi

Il principale elemento di novità introdotto dal D.L. n. 187/2010 riguarda l'individuazione degli strumenti di pagamento alternativi al bonifico bancario o postale, che il D.L ha ammesso, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni. Detti strumenti devono anche essere idonei a contenere materialmente i codici identificativi.

Sotto questo profilo, l'Autorità ritiene idoneo lo strumento delle ricevute bancarie (RI.BA.), anche nella forma elettronica. In questo caso, però, è necessario che il CIG ed eventualmente il CUP siano inseriti fin dall'inizio della procedura elettronica dal beneficiario.

Sempre secondo l'avviso dell'Autorità, il servizio di pagamento RID (rapporti interbancari diretti), non consente invece di rispettare il requisito della piena tracciabilità, in quanto il flusso telematico che gestisce il RID, allo stato attuale, non è in grado di gestire i codici.

 

CIG e CUP

L'onere di acquisire il CIG ed il CUP (quest'ultimo quando è necessario in base all'articolo 11 della legge n. 3/2003) é posto in capo alla stazione appaltante che deve indicarli nei mandati di pagamento.

I particolare, il CIG va richiesto dal responsabile del procedimento in un momento antecedente alla indizione della gara e deve essere indicato nel bando, ovvero nella lettera di invito a presentare l'offerta (per le procedure senza bando).

Nel caso in cui il contratto sia eseguito in via d'urgenza e non vi sia la possibilità di inserirlo nella lettera di invito o nella richiesta di offerta, il CIG deve essere indicato, al più tardi, nell'ordinativo di pagamento.

 

Pagamenti di dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali e provvista di immobilizzazioni tecniche

Secondo l'Autorità per tali pagamenti è possibile anche l'utilizzazione di assegni bancari o postali, purché siano tratti da un conto dedicato e siano muniti della clausola di non trasferibilità.

Precisa la medesima Autorità che l'utilizzazione dell'assegno non trasferibile dovrebbe comunque essere limitata all'ipotesi in cui i destinatari dei pagamenti non siano titolari di conto corrente.

 

Pagamenti in favore di enti previdenziali, istituzionali, in favore dello Stato o di gestori di pubblici servizi - Spese giornaliere

Per queste tipologie di pagamenti non è necessaria l'indicazione del CIG/CUP. Ciò consente l'utilizzazione di carte di pagamento, purché emesse a valere su un conto dedicato. In relazione alle << spese giornaliere>> di importo inferiore o uguale a 500 euro, l'Autorità è dell'avviso che siffatta soglia è da riferirsi all'ammontare di ciascuna spesa e non al complesso delle spese sostenute nel corso della giornata.