In relazione alle previsioni di cui alla Legge n. 241/1990 (ed in particolare quelle contenute nell'articolo. 6) e del Codice dei contratti (articolo 46 cit.) emerge chiaramente la volontà di semplificare al massimo il procedimento amministrativo e le sue formalità e, quindi, di rendere sanabili tutte le irregolarità documentali che non siano espressamente sanzionate dal bando e che non incidano, in termini sostanziali, sul procedimento, o sulla par condicio di coloro che vi partecipano.
Sono affermazioni contenute nella sentenza del TAR Lazio Roma (sez. I ter 1 dicembre 2010 n. 34856) la quale richiama una precedente pronuncia intervenuta sul tema (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 1 marzo 2001, n. 328). |