Toscana: se l'avversario fa la spia ...


Non inficia la legittimitą del provvedimento di esclusione di un concorrente la circostanza che l'attivitą di controllo della stazione appaltante sui requisiti di capacitą tecnica dichiarati da detto concorrente sia scaturita dalla segnalazione di un altro concorrente.

 

Detti requisiti (art. 42, comma 4, d.lgs. 163/06) vengono infatti provati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a l'art. 71 di quest'ultimo, al comma 1, prevede che le amministrazioni debbano effettuare controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicitą delle dichiarazioni sostitutive rilasciate.

 

Sono affermazioni del TAR Toscana (sez. I 29 novembre 2010 n. 6693) il quale rileva inoltre che ai sensi del'articolo 48, comma 2, del Codice) la stazione appaltante, prima della stipulazione del contratto, deve verificare il possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti dichiarati in ordine alla propria capacitą economico finanziaria e tecnico organizzativa richiesti del bando di gara.

 

La mancata comprova degli stessi comporta l'aggiudicazione del contratto ad un altro concorrente.