Corte dei Conti: utilizzo del contratto di "sale and lease back" e del leasing immobiliare in costruendo


Si segnala una pronuncia della Corte dei Conti (sez. regionale di controllo per la Lombardia 14 ottobre 2010 n. 953) in tema di utilizzo di strumenti atipici per la realizzazione di opere pubbliche e compatibilità con le disposizioni sul patto di stabilità.

 

Secondo i giudici contabili, il riconoscimento dell'autonomia privata ai sensi dell'art. 1321 c.c., quale capacità di costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici di tipo patrimoniale, nonché della capacità di porre in essere atti negoziali anche atipici incontra limiti di carattere generale consistenti nella meritevolezza degli interessi e nella liceità della causa nonché nel rispetto dei principi costituzionali di legalità e imparzialità e di doverosa finalizzazione dell'attività o del negozio al perseguimento dei fini istituzionali predeterminati dalla legge.

 

Non solo, ma altri limiti sono insiti in alcune disposizioni di legge regolanti il sistema di contabilità pubblica (R.D. n. 2440/1923 e R.D. n. 827/1924), l'indebitamento degli enti locali (art. 204 T.U.E.L.), l'evidenza pubblica nella formazione dei contratti in materia di appalti pubblici (D. lgs. N. 163/2006).

 

Ciò posto, la Corte dei Conti rileva come il contratto di leasing in costruendo abbia ricevuto piena legittimazione e disciplina nel settore pubblico con l'art. 160 bis del D.lgs. n. 163/2006, il quale precisa che l'oggetto di detto contratto può riguardare la realizzazione, l'acquisizione ovvero il completamento, conformemente alle indicazioni del committente, di opere pubbliche o di pubblica utilità.

 

La Corte dei Conti riconosce quindi l'ammissibilità del leasing nell'ambito della capacità negoziale di diritto privato della pubblica amministrazione, evidenziandone: l'assoggettamento alle regole dell'evidenza pubblica secondo le tipologie dei beni e l'importo del contratto; la necessità di una congrua motivazione circa gli aspetti relativi alla convenienza economica dell'operazione, anche sul versante dell'efficiente ed efficace perseguimento del pubblico interesse; l'esigenza di un'analisi costi-benefici estesa alle altre possibili forme di finanziamento (dal mutuo all'autofinanziamento, all'apertura di credito ecc.) per verificare anche l'impatto in termini di sostenibilità per il bilancio dell'ente delle diverse opzioni; la causa di finanziamento e di indebitamento del contratto che lo ricomprende nell'alveo dell'art. 119 Costituzione e lo rende ammissibile solo per procedere a nuovi investimenti.

 

Nella pronuncia è inoltre sottolineato che gli strumenti di leasing evocati non possono, in ogni caso, essere utilizzati per eludere le regole di finanza pubblica e gli obiettivi del Patto di stabilità.

 

Al riguardo - si legge nel testo del provvedimento - è sufficiente richiamare i vincoli di destinazione dei proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio pubblico, il divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, le norme sancite dagli articoli 202- 204 T.U.E.L. sulla disciplina e i limiti dell'indebitamento, la necessità di tenere conto anche delle forme di garanzia eventualmente richieste all'ente pubblico per l'assolvimento delle obbligazioni contrattuali.