Consiglio di Stato: ATI orizzontale e obbligo di indicazione delle quote


Sulla scorta del combinato disposto dei commi 2 e 13 dell'articolo 37 del Codice, si ricava l'obbligo per un'associazione temporanea di imprese di indicare, in sede di domanda di partecipazione, almeno le quote partecipative delle singole imprese al raggruppamento, dalle quali desumere la quota parte dei lavori da eseguire da ciascuna associata, che deve perfettamente corrispondere alla quota di effettiva partecipazione al raggruppamento.

 

E' quanto affermato dalla sezione IV del Consiglio di Stato (sentenza 27 novembre 2010 n. 8253), secondo cui l'indicazione delle quote di partecipazione costituisce requisito di ammissione alla gara e non contenuto di obbligazione da far valere in sede di esecuzione del contratto (sul punto è richiamata la precedente pronuncia del Consiglio di Stato, sez. V, n. 5817/2009).