Ai fini del riconoscimento della perdita di chance deve essere fornita prova rigorosa della concreta partecipazione ad altre procedure di aggiudicazione, senza la quale, la predetta perdita determinerebbe un'estensione smisurata ed incontrollata dell'area delle posizioni soggettive risarcibili, che sarebbero potenzialmente pari a tutte le procedure di gara cui il danneggiato avrebbe potuto ipoteticamente partecipare.
E' quanto affermato dal Consiglio di Stato nella già richiamata pronuncia della sez. IV 27 novembre 2010 n. 8253. |