Consiglio di Stato: quando l'urgenza giustifica la procedura negoziata


In conformità a quanto prevosto all'articolo 57 comma 2 lett. c), del Codice, la procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, può essere utilizzata quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti e non da situazioni soggettive, contingibili, prevedibili e ad esse imputabili (anche per ritardo di attivazione dei procedimenti), non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara.

 

L'utilizzo di a tale sistema di scelta del contraente - che si sostanzia in una vera e propria trattativa privata - rappresenta un'eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorsualità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili di interpretazione estensiva.

 

E' quanto affermato dal Consiglio di Stato (sez. V 10 novembre 2010 n. 8006), il quale rammenta che, con riferimento ai requisiti dell'urgenza, la giurisprudenza ha più volte chiarito che essa non deve essere addebitabile in alcun modo all'Amministrazione per carenza di adeguata organizzazione o programmazione (Consiglio Stato, sez. V, 11 maggio 2009, n. 2882) ovvero per sua inerzia o responsabilità (Consiglio Stato, sez. V, 27 ottobre 2005, n. 5996).