La Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 61 comma 7-bis del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201 ed inserito dall'art. 18, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 185 del 2008), il quale reca la disciplina dell'incentivo "non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro", che, ai sensi dell'art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "è ripartito, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori".
Secondo la Consulta, gli incentivi economici previsti dalla disciplina censurata si riferiscono, infatti, allo svolgimento di attività disciplinate dal codice dei contratti pubblici, alcune delle quali (in particolare, direzione dei lavori e collaudo) sono state ricondotte dalla medesima alla fase di esecuzione del rapporto contrattuale e, quindi, alla materia "ordinamento civile" (sentenza n. 401 del 2007, in particolare nn. 6.8. e 23.2. del Considerato in diritto).
Né - si legge nella pronuncia - pare convincente l'argomento che, per un verso, riconosce che la percentuale dell'incentivo in questione debba essere fissata dallo Stato, ma, per altro verso, contesta il fatto che, sulla percentuale del 2 per cento, la norma impugnata imponga "un limite di utilizzabilità, perché l'1,5 per cento deve necessariamente restare nel capitolo di bilancio" regionale. In realtà, per le Regioni, le quali non sono tenute a versare la quota dell'1,5 per cento al bilancio statale, l'effetto prodotto dalla disposizione censurata è sostanzialmente identico a quello che si sarebbe determinato qualora lo Stato, esercitando un potere che la stessa Regione ad esso riconosce, avesse semplicemente ridefinito la percentuale massima dell'incentivo in questione, fissandola nella misura dello 0,5 per cento.
Per tali ragioni, devono ritenersi non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 7-bis dell'art. 61 proposte, in relazione all'art. 117 Cost. (Corte Costituzionale 30 dicembre 2009 n. 341). |