E' ammissibile l'integrazione della documentazione di gara, solo ove la stessa non abbia il requisito dell'essenzialità o se per essa la lex specialis non precluda la presentazione oltre un certo termine a pena di esclusione.
E' quanto affermato dal TAR Lazio (Roma Sez. I 20 gennaio 2010 n. 626), secondo il quale la richiesta di regolarizzazione non può essere formulata dalla stazione appaltante se è indirizzata ad integrare documenti che, in base a previsioni univoche del bando o della lettera di invito, avrebbero dovuto essere prodotte a pena di esclusione (cfr. nello stesso senso Cons. Stato, Sez. V, 15 settembre 2009, n. 55039).
Nel caso di specie, è stato ritenuto che, in considerazione della circostanza che il bando di gara prevedeva, a pena d'esclusione, l'allegazione dell'attestazione (SOA) di cui al d.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, la stazione appaltante ha legittimamente escluso le concorrenti che avevano omesso tale documento, nell'esercizio di un potere vincolato. |