Autorità: attenzione alla chiusura dei plichi ...


La sigillatura con ceralacca e la controfirma dei lembi della busta contenente l'offerta sono dettate per garantire la segretezza dell'offerta, la parità di trattamento dei partecipanti, la trasparenza ed l'imparzialità dell'azione amministrativa per cui, in caso di espressa previsione del bando, la relativa mancanza va sanzionata con l'esclusione dalla gara.

 

E' quanto affermato dall'Autorità di Vigilanza nel parere 19 novembre 2009 n. 139, nel quale è evidenziato che tali prescrizioni assumono, in generale, la duplice funzione di garantire l'integrità del plico mediante un sistema di chiusura estremamente affidabile, oltre alla paternità dello stesso attraverso l'apposizione del sigillo e la controfirma del contenuto.

 

Pertanto, laddove il bando commini espressamente l'esclusione dalla gara in conseguenza di determinate prescrizioni, l'Amministrazione è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a dette prescrizioni, restando preclusa all'interprete ogni valutazione circa la rilevanza dell'inadempimento, la sua incidenza sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza la stessa Amministrazione si è autovincolata al momento del bando.

 

Tale principio già più volte richiamato dall'Autorità (pareri n. 215 del 17 settembre 2008 e n. 262 del 17 dicembre 2008) è ribadito anche nel caso in specie laddove, la clausola era chiaramente evidenziata nell'ambito della lex specialis con l'evidenziazione della comminatoria di esclusione in grassetto nonché formulata in termini letterali che non presentano profili di dubbio interpretativo, cosicché i partecipanti risultavano correttamente informati dell'obbligo di formulare le richieste dichiarazioni a pena di esclusione.

 

L'Autorità ha quindi ritenuto inapplicabile al caso de quo l'ulteriore principio - che viene ad integrare nel sistema degli appalti quello sopra evidenziato - a tenore del quale le disposizioni con le quali siano prescritti particolari adempimenti per l'ammissione alla gara, ove indichino in modo equivoco taluni dei detti adempimenti, vanno interpretate nel senso più favorevole all'ammissione degli aspiranti, corrispondendo all'interesse pubblico assicurare un ambito più vasto di valutazioni e, quindi, un'aggiudicazione alle condizioni migliori possibili (cfr. parere n. 126/2008 e Consiglio di Stato, Sez. V N. 5676/2003).