Ben può l'amministrazione, per verificare l'anomalia dell'offerta, indagare sui rapporti a monte e sulle condizioni dei fornitori di parte offerente, anche con riferimento all'approvvigionamento di beni da parte di questi ultimi.
E' quanto affermato dal Consiglio di Stato (Sez. VI 19 gennaio 2010 n. 188), il quale osserva come, già in passato, si è condivisibilmente affermato che "è corretta la valutazione operata dall'amministrazione sull'anomalia di una offerta formulata in una gara d'appalto, fondata sull'analisi dei prezzi unitari, sui preventivi dei fornitori, sull'indicazione dei tempi di esecuzione dei lavori in relazione a quelli ritenuti ordinariamente necessari. A tal fine l'amministrazione gode di potere discrezionale nel determinare su quali prezzi fondare il proprio giudizio di congruità per escludere l'anomalia." (Consiglio Stato , sez. IV, 30 marzo 1998, n. 508).
Del resto, osservano i giudici di legittimità, tale assunto è la logica conseguenza della "ratio" cui è preordinato il meccanismo di verifica della offerta anomala, ossia la piena affidabilità della proposta contrattuale (Consiglio Stato , Sez. V, 05 ottobre 2005, n. 5315). |