Si segnala un'interessante pronuncia del Consiglio di Stato in tema di subentro nel contratto di appalto.
Secondo quanto si evince da detta pronuncia, nel caso di annullamento dell'aggiudicazione in sede giurisdizionale dopo che sia già iniziata l'esecuzione del contratto, il subentro nel contratto della parte vittoriosa al posto dell'originario aggiudicatario non può che avvenire tenendo conto delle condizioni della gara originaria a cui il contratto si riferisce (Consiglio di Stato Sez. VI 11 gennaio 2010 n. 20).
Infatti, osservano i giudici di Palazzo Spada, chi subentra in un contratto in corso di esecuzione non può conseguire un vantaggio maggiore rispetto a quello che avrebbe ottenuto se fosse stato ab initio parte contrattuale. Inoltre, non si tratta di una nuova procedura di affidamento e di un diverso contratto, ma pur sempre dell'originaria procedura e dell'originario contratto.
Se, dunque, nella gara non era ab initio consentito il subappalto di una categoria (nel caso di specie, si trattava della categoria OS30 eccedente il 15% dell'importo originario dell'appalto), non è possibile acconsentire, in sede di subentro contrattuale, al mutamento delle originarie condizioni di gara alla luce del dato fattuale contingente che, nel frattempo, una parte dei lavori di detta categoria era stata eseguita, sicché il residuo importo (divenuto inferiore al 15% dell'importo originario dell'appalto) era in astratto subappaltabile. |