In conformità al disposto di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006, il procedimento e le sanzioni ivi previste non si applicano alla verifica delle dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti di carattere generale; trattandosi, infatti, di norme sanzionatorie, e quindi di stretta interpretazione, l'esplicito riferimento ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi esclude che gli effetti previsti all'art. 48 possano estendersi anche al controllo disposto dalla stazione appaltante delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 163-2006.
E' quanto si legge nella sentenza del TAR Piemonte (sez. I, 21 dicembre 2009 n. 3699).
Ne deriva che l'eventuale falsità delle stesse dichiarazioni sostitutive sui requisiti di ordine generale non trova disciplina, quanto alle sanzioni, nell'art. 48. Né può trovare disciplina nell'ambito dell'art. 75, comma 6, del d. Lgs. n. 163/2006 in relazione alla mancata stipula del contratto, che fa riferimento ad una fase diversa del procedimento, quella, appunto, della stipula del contratto.
Nel momento in cui si afferma che l'art. 48 è di stretta interpretazione - e, dunque, non soltanto non ammette l'interpretazione analogica, ma nemmeno quella estensiva, in quanto contenente norme sanzionatorie - non è poi possibile utilizzare in via interpretativa il predetto art. 75 per allargare le maglie delle sanzioni applicabili ai partecipanti alle gare d'appalto.
Delle due l'una: o l'art. 48 non è di stretta interpretazione e, dunque, può integrarsi l'apparato sanzionatorio mediante una lettura ermeneutica analogica o estensiva o sistematica della predetta disposizione contenuta nell'art. 75, ovvero, il che costituisce la premessa teorica di entrambe le tesi, l'art. 48 predetto deve esser di stretta interpretazione, contenendo norme di tipo sanzionatorio e, all'ora, l'allargamento delle sanzioni ad altre ipotesi non espressamene previste non è consentito.
Né può ricavarsi, nel nostro ordinamento, una sanzione sulla base dell'esercizio dei poteri istruttori dell'Autorità di Vigilanza, organizzati dalla stessa Autorità in via generale attraverso le proprie determinazioni e, in particolare, attraverso la Determinazione 21 maggio 2009, n. 5.
Sulla scorta di questo inconfutabile assunto, da cui si sviluppano entrambe le tesi prima citate, è di tutta evidenza che una sanzione decisa e disposta in via generale dall'Autorità di settore, senza alcuna base legislativa che assegni in modo espresso tale potere sanzionatorio alla medesima, deve ritenersi illegittima.
Pertanto, deve essere ribadita la giurisprudenza dei TAR che, al riguardo, si è assestata sul principio secondo cui l'irrogazione della triplice sanzione (esclusione dalla gara; escussione della cauzione provvisoria; segnalazione all'autorità di vigilanza) si riferisce alle sole irregolarità accertate con riferimento ai requisiti di ordine speciale di cui all'art. 48 del D.lgs. n. 163 del 2006, e non anche a quelle relative ai requisiti di ordine generale ex art. 38, sanzionabili solo con l'esclusione dalla gara (cfr., anche T.A.R. Toscana, sez. I, 23 settembre 2009, n. 1473). |