TAR Lombardia: offerta economicamente più vantaggiosa e principio di collegialità


Non è ammissibile che le offerte economiche vengano valutate da un organo sostanzialmente monocratico (nel caso di specie, il direttore amministrativo dell'Azienda Ospedaliera assistito da due testimoni).

 

E' il perentorio assunto del TAR Lombardia (sez. I, 15 dicembre n. 5346) il quale non ritiene inoltre ammissibile che, nelle procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche e di quelle economiche venga affidata a commissioni diverse, dovendo la valutazione essere effettuata dalla stessa commissione giudicatrice, salva restando la possibilità di incaricare un seggio di gara della sola preliminare valutazione dell'ammissibilità della documentazione amministrativa ai fini dell'ammissione delle offerte.