Nelle procedure ad evidenza pubblica indette per l'aggiudicazione di appalti con la Pubblica amministrazione, le commissioni giudicatrici devono essere composte in prevalenza da commissari esperti, muniti di adeguata competenza tecnica nelle materie oggetto della gara.
Lo afferma il TAR Piemonte (sez. I, 4 dicembre 2009 n. 3255) richiamando la recente giurisprudenza di legittimità (Consiglio di Stato, sez. V, 6 aprile 2009, n. 2143).
I giudici sabaudi evidenziano altresì che, nel caso di gare pubbliche svolte secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, deve escludersi la possibilità dell'introduzione, da parte della commissione di gara, di nuovi criteri o sub-criteri oltre quelli già fissati e indicati nel bando di gara, dovendosi limitare al massimo la discrezionalità della medesima commissione, atteso peraltro che l'introduzione di nuovi criteri di valutazione delle offerte si porrebbe in contrasto con il principio di parità di trattamento e di par condicio tra imprese (cfr. TAR Lazio - Roma, Sez. III quater - sentenza 18 luglio 2009 n. 7103 e sez. I ter 4 novembre 2009 n. 10828). |