Si segnala una sentenza del TAR Piemonte in materia di termini di pagamento inseriti in un capitolato di appalto (TAR Piemonte sez. I 4 dicembre 2009 n. 3260).
Sottolinea il TAR Piemonte che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.lgs. n. 231/2002 le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire un termine superiore rispetto a quello legale di cui al comma 3 del medesimo articolo, a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti, presso il Ministero delle attività produttive, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici.
Sulla scorta di tale previsione normativa, il medesimo TAR Piemonte aveva avuto modo di precisare che "per poter parlare di accordo tra le parti, è necessario che la formazione della volontà contrattuale sia libera per entrambi i contraenti, il che deve escludersi ove le clausole peggiorative, oltre che essere state unilateralmente predisposte da una delle parti, siano state imposte all'altra quali condizioni di partecipazione alla gara".(T.A.R. Piemonte, Sez. II, 26 ottobre 2007, n. 3292) conseguendone l'inconfigurabilità della deroga nei casi di deroga apportata con atti unilaterali dell'Amministrazione, quali i bandi o i disciplinari di pubbliche gare.
Nel caso di specie, è stato dunque ritenuto che illegittimamente il capitolato speciale e quello generale d'appalto recano un termine dilatorio per il pagamento dei corrispettivi contrattuali e una misura degli interessi moratori in difformità dalla disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D.lgs. n. 231/2002 senza, peraltro, che dagli atti di gara consti l'emergenza di particolari, motivate e documentate ragioni. |