La possibilità di presentare varianti progettuali in sede di offerta è oggi generalizzata dall'art. 76, del D.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) per qualsivoglia appalto, come derivante dalle direttive comunitarie 2004/17 e 2004/18.
La scelta del legislatore comunitario riposa sulla circostanza che, allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (..), la stazione appaltante gode di maggiore discrezionalità e soprattutto sceglie il contraente valutando non solo criteri matematici, ma la complessità dell'offerta proposta.
In altri termini, deve ritenersi insito nella scelta di tale criterio selettivo, che sia consentito alle imprese proporre quelle variazioni migliorative rese possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche, purché non vengano alterati i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis, a condizione cioè che non venga stravolto l'oggetto del contratto e che la proposta tecnica risulti migliorativa rispetto al progetto base, nel rispetto delle esigenze della pubblica amministrazione (TAR Abruzzo Pescara, sez. I 1 dicembre 2009 n. 1096, il quale richiama la precedente giurisprudenza di merito formatasi sul tema tra cui T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 29 ottobre 2008, n. 1480). |